stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 ottobre 1887, n. 4994

Che modifica l'articolo 59 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. (087U4994)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-11-1887
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 23 del Contratto per la rete Mediterranea,  26  di
quello per la rete Adriatica e 20  di  quello  per  la  rete  Sicula,
approvati con la legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª); 
 
  Visto l'articolo 59 del regolamento per  l'esercizio  delle  strade
ferrate costituenti le suddette reti, approvato coi R. decreto del 17
gennaio 1886, n. 3704 (Serie 3ª); 
 
  Visti i pareri emessi dal Consiglio superiore dei Lavori  Pubblici,
dalla Corte dei Conti  e  dal  Consiglio  di  Stato  sul  regolamento
predetto; 
 
  Ritenuta la convenienza di assegnare nel primo biennio di esercizio
alla Cassa per  gli  aumenti  patrimoniali,  anziche'  al  fondo  per
provvedere ai danni cagionati alle strade da forza maggiore, l'avanzo
delle somme prelevate dai  prodotti  lordi  iniziali  dopo  pagati  i
corrispettivi alle Societa' e fatti i versamenti ai fondi di riserva; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 59 del regolamento per l'esercizio delle strade  ferrate
costituenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula,  approvato  col
R. decreto del 17 gennaio 1886, n. 3704 (Serie 3ª), e' sostituito dal
seguente: 
 
  «Articolo 59. L'eventuale avanzo delle somme prelevate dai prodotti
lordi iniziali, che  resultasse  dopo  pagati  i  corrispettivi  alle
Societa' e  fatti  i  versamenti  ai  fondi  di  riserva,  a  termini
dell'art. 23 del Contratto per la rete Mediterranea, 26 di quello per
la rete Adriatica e 20 di quello per la rete Sicula, sara' dal  Regio
Ispettorato ripartito tra i vari fondi e la  Cassa  per  gli  aumenti
patrimoniali, a seconda dei relativi bisogni.» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Monza, addi' 2 ottobre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          G. Saracco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.