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REGIO DECRETO 25 luglio 1887, n. 4992

Che conferisce le prerogative dei Licei Regi al Liceo di Rieti. (087U4992)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1887
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-11-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 13 novembre 1859, n. 3725, e il decreto del Regio Commissario generale straordinario per l'Umbria, in data del 2 novembre 1860;

Veduto il R. decreto del 10 febbraio 1861, n. 4649;

Veduto che per la Convenzione passata fra il Governo ed il Municipio di Rieti in data 15 dicembre 1885, è stabilito che lo stesso Municipio, affine di ottenere che il suo Liceo sia convertito in governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, a rinunciare alla somma di lire 16438 66 che a titolo di sussidio per la pubblica istruzione gli era stato assegnato a carico del pubblico Erario col decreto sopra citato del 10 febbraio 1861, e si obbliga ancora lo stesso Municipio di pagare annualmente allo Stato la somma di lire 500 in due rate uguali, la prima in dicembre, l'altra nel giugno successivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Rieti sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi, così per gli effetti legali degli studi come per i diritti e i doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal Municipio gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.