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REGIO DECRETO 4 settembre 1887, n. 4952

Che stabilisce la posizione di disponibilità per le torpediniere da costa e d'alto mare. (087U4952)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-10-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 ottobre 1878, n. 4633, per l'armamento del R. naviglio;

Visto il R. decreto 3 maggio 1885, n. 3104, che stabilisce la posizione di riserva per talune Regie navi e per le torpediniere;

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 25 marzo 1886 per il servizio delle Regie navi in riserva;

Visto il R. decreto 10 agosto 1886, n. 4036, che approva la tabella d'armamento delle torpediniere da costa e d'alto mare;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È istituita la posizione di disponibilità contemplata dall'articolo 1° del regolamento per l'armamento del R. naviglio, per le torpediniere da costa e d'alto mare.