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REGIO DECRETO 7 luglio 1887, n. 4911

Che conferisce le prerogative dei ginnasi Regi al ginnasio comunale di Gravina. (087U4911)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1887
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-10-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napolitane;

Veduto che per la Convenzione passata tra il municipio di Gravina e il Ministero della Pubblica Istruzione in data 15 ottobre 1886 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che il suo ginnasio sia dichiarato governativo, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (L. 17,000) la quale a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio;

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al ginnasio comunale di Gravina sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nella accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.