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REGIO DECRETO 26 agosto 1887, n. 4910

Manifesto di partenza del quale debbono essere fornite le navi provenienti dai porti di Trieste, Fiume, Malta e Tripoli. (087U4910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 19 della legge del 14 luglio scorso numero 4703, col quale è data facoltà al Governo del Re di sottoporre in circostanze eccezionali i bastimenti provenienti da porti esteri, nei quali non si usa dalle autorità doganali o portuarie di rilasciare il manifesto di partenza, all'obbligo di munirsi di un manifesto speciale dell'Agente Consolare Italiano;
Ritenuto che le navi sogliono approvigionarsi dei generi più tassati, cioè spiriti, tabacco, coloniali nei porti di Trieste, Fiume e Malta, nei quali appunto non si danno manifesti di partenza, per cui è evidente la necessità, agli scopi di una più rigorosa tutela della finanza, di far determinare in modo ufficiale ed invariabile lo stato reale del carico di quelle navi fino dal momento della loro partenza dai porti esteri;
Attesochè questo vincolo non può recare alcun danno alla navigazione, essendo per ora ristretto ai bastimenti, dai quali si può con maggiore facilità eseguire il contrabbando sulle nostre spiaggie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro delle Finanze, interim del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1



Le navi a vela di qualunque portata e quelle a vapore di portata inferiore alle cento tonnellate a qualsiasi nazionalità appartengono, che da uno Scalo dell'Impero Austro-Ungarico, dell'Isola di Malta o della Reggenza di Tripoli si dirigono a porti italiani, debbono essere fornite del manifesto di partenza vidimato dall'ufficiale consolare d'Italia colà residente, il quale manifesto deve rappresentare lo stato reale del carico e delle provviste di bordo.

Sono considerati come sforniti del manifesto del carico agli effetti degli articoli 19, 55 e 76 del regolamento doganale approvato colla legge 21 dicembre 1862 n. 1061 i capitani, che non posseggano il manifesto col visto dell'ufficiale consolare, o che lo presentino con abrasioni, correzioni od aggiunte non convalidate dall'ufficiale medesimo.