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REGIO DECRETO 14 luglio 1887, n. 4879

Che approva le nuove condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del Genio militare. (087U4879)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  17-9-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 17 aprile 1884, n. 2260 (Serie 3ª) che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
Riconosciuta la convenienza di apportare talune varianti e aggiunte alle condizioni generali predette;
Vista la deliberazione del Comitato di artiglieria e del genio (sezione Genio) in data 27 febbraio 1886, n. 1081, risguardante il progetto delle modificazioni da introdursi nelle condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del Genio militare;
Udito il Consiglio di Stato;
Ritenuto che è stato adempiuto alle prescritte formalità amministrative;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del Genio militare, d'ordine Nostro firmato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col R. decreto 17 aprile 1884, num. 2260 (Serie 3ª), e depositate, in originale, presso l'Archivio di Stato, e, per copia conforme, presso la Corte dei conti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

Bertolè Viale.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.