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REGIO DECRETO 7 luglio 1887, n. 4825

Che conferisce le prerogative dei ginnasi Regi al ginnasio comunale di Urbino. (087U4825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1887
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-9-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Municipio di Urbino e il Governo in data 26 aprile 1886 è stabilito che lo stesso Comune, a fine di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Ginnasio, si obbliga fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma, che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Ginnasio, e che per ora è stabilita in annue lire dodicimila cinquecentoquaranta (lire 12,540);

Veduto il bilancio dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio 1887-88.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio comunale di Urbino sono conferite tutte le prerogative dei Ginnasi Regi cosi per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione; e ciò fino a che saranno adempiuti dal Comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.