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REGIO DECRETO 7 luglio 1887, n. 4823

Che conferisce le prerogative dei ginnasi Regi al ginnasio di Imola. (087U4823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1887
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Governo e il municipio d'Imola in data 10 luglio 1886 è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere altresì all'erario dello Stato la somma che a forma della predetta legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del ginnasio e che per ora è stabilita in annue lire quattordicimila trecento (L. 14300);

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Ginnasio di Imola sono conferite tutte le prerogative dei ginnasi regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono come per i diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato ai termini delle leggi sulla Pubblica Istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.