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REGIO DECRETO 7 luglio 1887, n. 4820

Che conferisce al liceo di Vigevano tutte le prerogative di quelli Regii per gli effetti legali degli studi e pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato. (087U4820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1887
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-9-1887

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto che per la Convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il municipio di Vigevano in data 10 maggio 1887, è stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale necessario, ma di corrispondere eziandio all'Erario dello Stato la somma che a forma della precitata legge richiedesi pel pagamento degli stipendi al personale del Liceo, e che per ora è stabilito in annue lire dieciassettemila centonovantaquattro (L. 17,194);

Veduto il bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare dal 1° ottobre 1887 al Liceo di Vigevano sono conferite tutte le prerogative dei Licei Regi così per gli effetti legali degli studi che vi si compiono, come pei diritti e doveri del personale che vi sarà eletto dallo Stato a termini delle leggi sulla pubblica istruzione, e ciò fino a che saranno adempiuti dal comune gli obblighi assunti nell'accennata Convenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

Coppino.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.