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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4760

Che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere prestiti ad interesse ridotto ai comuni per le opere edilizie di risanamento. (087U4760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata la Cassa dei Depositi e Prestiti ad accordare, colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779, prestiti all'interesse del 3 1/2 per cento all'anno, ammortizzabili in 35 anni:

Per la somma di trenta milioni al comune di Palermo in corrispondenza ad opere già fatte e da farsi per il risanamento della città;

E per la somma fino alla concorrenza di venti milioni al comune di Pisa in corrispondenza alle opere di risanamento della città e difesa dell'Arno, nonché per la sistemazione delle finanze comunali mediante la conversione dei debiti.