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REGIO DECRETO 10 luglio 1887, n. 4741

Che Modifica alcuni articoli del R. decreto 3 luglio 1885 per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio. (087U4741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-8-1887
al: 1-7-1901
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 3 luglio 1885 che stabilisce  nuove  norme  per
l'ammissione e l'avanzamento nel personale  tecnico  d'artiglieria  e
genio; 
 
  Vista la legge 23 giugno 1887 portante modificazioni alla legge  di
ordinamento   del   R.   esercito   e    dei    servizi    dipendenti
dall'Amministrazione della guerra; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari della Guerra, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 3, 5 e 10 del succitato R.  decreto  3  luglio  1885,
sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 3. I posti di capotecnico d'artiglieria e genio di  3ª  classe
sono dati al concorso ai capi  armaiuoli  dell'esercito,  ai  capi  e
sottocapi operai degli stabilimenti  governativi  o  privati,  ma  di
preferenza a quelli militari, e saranno  aggiudicati  ai  concorrenti
per  merito  d'esame,  tenendo  pero'  conto  della  specialita'  del
servizio a cui si deve provvedere. 
 
  «Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal
Ministero della Guerra.» 
 
  «Art. 5. In ogni anno saranno compilate le liste di proposizione ad
avanzamento per il personale tecnico delle due  armi,  secondo  norme
speciali da stabilirsi dal Ministero.» 
 
  Art. 10. I posti di capotecnico principale di 1ª classe sono dati a
scelta ai capitecnici principali di 2ª classe che contino 3  anni  di
grado. 
 
  Negli altri gradi, le promozioni  dall'una  all'altra  classe  sono
concesse  per  anzianita'  a  quelli  della  classe   immediatamente,
inferiore. 
 
  «Pero' i capitecnici di 3ª classe non potranno far  passaggio  alla
2ª classe se non contino almeno un anno di grado.»