stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 10 luglio 1887, n. 4740

Che modifica alcuni articoli del R. decreto 3 luglio 1885 per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio. (087U4740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-8-1887 al: 6-1-1888
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Visto il R. decreto 3 luglio 1885 che stabili
Visto il R. decreto 3 luglio 1885 che stabilisce nuove norme per l'ammissione èl'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglierig e dei ra.gionieri geotpetri del Genio ;
Vista la legge 23 giugno 1887 portante modificazioni alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del succitato R. decreto 3 luglio 1885, sono sostituiti i seguenti:
Art. 4. Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto quale meritevole di promozione sulla lista di proposizione ad avanzamento.
Per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 3ª classe d'artiglieria l'impiegato dovrà inoltre essere dichiarato capace di esercitare la carica di relatore, il che dovrà esplicitamente risultare dalle liste di proposizione.
Art. 5. In ogni anno saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale dei ragionieri delle due armi, secondo norme speciali da stabilirsi dal Ministero.
Art. 7. I posti vacanti nel grado di ragioniere principale di 3ª classe sono conferiti ai ragionieri di 1ª classe dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministero di chiamare anche i più anziani della classe 2ª, purché contino almeno due anni di grado.
Saranno dichiarati promovibili a scelta coloro che in detto esame, oltre alla idoneità avranno riportato un punto di classificazione non inferiore ad un limite da stabilirsi dal ministero della guerra.
Gli altri, risultati idonei nell'esame medesimo saranno ammessi all'avanzamento per turno d'anzianità.
Nella lista dei promovibili a scelta i candidati verranno poi descritti in ordine decrescente di merito secondo la classificazione riportata negli esami. Nel caso in cui concorressero anche i ragionieri di 2ª classe, questi saranno inscritti nella lista d'avanzamento a scelta dopo quelli di 1ª classe.
La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo ed il terzo spetti all'anzianità accompagnata da idoneità ed il secondo alla scelta.
L'esame di promozione potrà essere ripetuto una volta soltanto.
Art. 8. I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono dati per una metà ad anzianità e per metà a scelta ai ragionieri principali di 1ª e 2ª classe, purché contino 4 anni di grado.
Però i ragionieri principali d'artiglieria non potranno conseguire la promozione a ragioniere capo se non avranno effettivamente esercitato e con buon risultato, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una direzione.
Art. 9. I posti di ragioniere capo di 1ª classe saranno dati a scelta ai ragionieri capi di 2ª classe che contino 3 anni di grado.

Negli

altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe saranno concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore. Però i ragionieri principali d'artiglieria di 2ª classe non potranno far passaggio alla 1ª classe se non avranno effettivamente esercitato, e con buon risultato, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una Direzione.

Art. 1

Art. 10. Ogni due anni ed anche più frequentemente il Ministero della Guerra stabilisce il numero dei ragionieri da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di ragioniere principale di 3ª classe desumendoli dalle liste di proposizione ad avanzamento dell'anno in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO

Bertole-Viale.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.