stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1887, n. 4727

Che abolisce e commuta le decime ed altre prestazioni fondiarie. (087U4727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-8-1887 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastica di Roma, sono abolite, ancorché si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso, colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.