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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4719

Che ammette gli scrivani locali di Marina a concorrere ai posti di ufficiali d'ordine nelle altre amministrazioni dello Stato. (087U4719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli scrivani locali dell'Amministrazione marittima sono ammessi a concorrere con quelli dell'Amministrazione della Guerra alla metà dei posti di ufficiali d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (Serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.