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REGIO DECRETO 26 maggio 1887, n. 4634

Che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili. (087U4634)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1891)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-7-1887

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;
Visto l'articolo 8 del regolamento generale degli studii universitarii, approvato col R. decreto 8 ottobre 1876;
Visti gli articoli 108 e 188 del regolamento per gli Istituti tecnici, approvato col R. decreto 21 giugno 1885;
Visto l'ordinamento degli studii e lo stato del personale insegnante e dirigente dei Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e della R. Accademia militare di Torino;
Viste le condizioni dei locali e del materiale scientifico e scolastico dei citati Istituti;
Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, d'accordo con quello della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e la R. Accademia militare di Torino, dipendenti dal Ministero della Guerra, sono pareggiati agli Istituti civili di pubblica istruzione, per gli effetti del seguente articolo.