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REGIO DECRETO 9 giugno 1887, n. 4602

Col quale si stabilisce il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di credito fondiario e agrario e sulle Casse di risparmio. (087U4602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-7-1887 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto 2 luglio 1885, n. 3231 (Serie 3ª), col quale fu approvato il nuovo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di Credito Fondiario, sugli Istituti e sulle Società di Credito agrario e sulle Casse di Risparmio;
Vista la legge 6 giugno 1887, n. 2532, (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1887-1888;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. Il ruolo organico del personale di vigilanza sugli Istituti di emissione, sugli Istituti e sulle Società di Credito Fondiario, sugli Istituti e sulle Società di Credito Agrario e sulle Casse di Risparmio, è stabilito nel modo seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1887.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.