stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 giugno 1887, n. 4584

Che apporta modificazioni alla tabella n. 1 annessa alla legge organica della R. Marina. (087U4584)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1887 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Nel corpo di commissariato militare marittimo è instituito il grado d'ispettore con la corrispondenza al grado di contrammiraglio o maggior generale e con lo stipendio annuo di lire
9000.

Questo nuovo grado sarà inscritto in capo della colonna 5ª della tabella n. 1, annessa alla legge organica del personale della regia marina in data 3 dicembre 1878, immediatamente prima del grado di direttore nel corpo di commissariato.