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REGIO DECRETO 5 giugno 1887, n. 4526

Col quale viene abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per alcuni reati. (087U4526)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 05/09/2026