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LEGGE 31 maggio 1887, n. 4511

Concernente provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo. (087U4511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-6-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1



In aggiunta alle lire 300,000 prelevate dal fondo di riserva delle spese impreviste con Regio decreto del 1° Marzo 1887, n. 4355 (Serie 3ª), è autorizzata la spesa di altre lire 1,500,000, per sussidi ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo nei comuni delle provincie di Genova e Porto Maurizio, e di lire 200,000 per i danneggiati dagli stessi terremoti nella provincia di Cuneo.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per metà sulla competenza dell'esercizio finanziario 1886-87 e per metà sulla competenza dell'esercizio successivo, instituendosi un capitolo apposito: Soccorso ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.