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LEGGE 26 maggio 1887, n. 4504

Con la quale si dichiarano abbandonati, nei giudizi avanti la Corte dei Conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli, dei quali non siasi presentata domanda di fissazione di udienza, o non siasi fatto alcun altro atto di procedura nel corso di tre anni. (087U4504)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))