Con la quale si dichiarano abbandonati, nei giudizi avanti la Corte
dei Conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli, dei quali non siasi
presentata domanda di fissazione di udienza, o non siasi fatto alcun
altro atto di procedura nel corso di tre anni. (087U4504)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1887
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)