Viene abolita l'azione penale e si condonano le pene ai militari
appartenenti a alla 3ª categoria, rei d'inobbedienza alle chiamate
alle armi fatte solo scopo d'istruzione. (087U4461)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1887
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)