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REGIO DECRETO 14 aprile 1887, n. 4461

Viene abolita l'azione penale e si condonano le pene ai militari appartenenti a alla 3ª categoria, rei d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte solo scopo d'istruzione. (087U4461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))