col quale i stabilisce che durante il presente anno scolastico si
tengano sessioni straordinarie di esami soltanto in pro di coloro, i
quali, approvati nel 1885 e 1886 nelle materie principali per
l'abilitazione all'insegnamento nei licei, ginnasi, scuole tecniche e
normali, siano caduti in quelle complementari o di coltura generale
(087U4325)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1887
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)