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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 novembre 1987, n. 530

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 sulla produzione e la vendita dei cosmetici, anche in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 87/137/CEE.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1988)
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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-1-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, con cui si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, 86/179/CEE e 86/199/CEE;
Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata, in attuazione della direttiva n. 87/137, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 2 febbraio 1987;
Ritenuta, altresì, la necessità di apportare talune rettifiche ai medesimi elenchi, nonché di provvedere ad una nuova, integrale pubblicazione dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge citata;

Visti

i pareri e le proposte dell'Istituto superiore di sanità, formulati in data 13 marzo e 20 maggio 1987; Decreta:

Art. 1

1. All'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificato con decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, sono aggiunte le voci seguenti:
"380 N-(triclorometiltio)-4-cicloesen-1,2 - dicarbossimmide (Captano)
381 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenilmetano (Esaclorofene)".
2. Dalla voce n. 11 dell'allegato III parte prima della legge citata è eliminato il testo della colonna c.
3. Al medesimo allegato III parte prima è aggiunta la voce seguente:

((a b c d e f
54 alcool metilico denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico 5% calcolato in % degli alcoli eti- lico e iso- propilico)) _ _
4. Nell'allegato III, parte seconda della legge, come sostituito
dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, sono inseriti i
numeri del Colour Index 77288 e 77289 con le seguenti
specificazioni: colorazione: verde;
campo di applicazione: colonna 1;
altre limitazioni e prescrizioni: "esente da ioni cromato".
5. Nell'allegato IV, parte prima della legge sono soppressi la voce n. 1 (alcool metilico) e il testo della colonna e) della voce n. 4 (piritione disolfuro + solfato di magnesio).
6. Nell'allegato IV, parte seconda della legge, come sostituito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, i numeri del Colour Index 77288 e 77289 sono soppressi.
7. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima della legge, come sostituito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, è soppressa la voce n. 6 (esaclorofene) ed è aggiunta la voce seguente:

((a b c d e
40 2-Benzil-4- clorofenolo (clorofene) 0,2% - -))
8. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda della legge, come sostituito dal decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, le voci n. 9, 12 e 13 sono soppresse; alle voci n. 15 e n. 16 nella colonna b) sono aggiunte, rispettivamente, fra parentesi, le denominazioni comuni "cloruro di benzetonio" e "cloruro, bromuro, saccarinato di benzalconio".
NOTE

Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 17 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 è il seguente:
"Art. 17. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministro della sanità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli elenchi di cui agli allegati II, III, IV, e V, con aggiunta, accanto alle denominazioni ivi indicate, della denominazione comune italiana o internazionale o di sinonimi o numeri di codice di identificazione utili ad una più agevole comprensione degli elenchi medesimi".

Nota all'art. 1 e all'art. 2:
Gli allegati II, III, parte prima e seconda, IV parte seconda, V sezione prima, (parte prima e seconda) e V sezione seconda (parte prima e seconda) della legge recano le stesse intestazioni e riguardano le medesime materie dei corrispondenti allegati annessi al presente decreti.