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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 novembre 1987, n. 520

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro di produzione 1988.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-1-1988

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, modificato dai regolamenti CEE del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86 del 23 maggio 1986;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3;
Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;
Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata,

altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1988, i necessari provvedimenti nazionali; Decreta:

Art. 1


Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1988, si osservano le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87:
"1. Un aiuto è concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola.
2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto.
L'aiuto può essere differenziato secondo le zone di produzione.
L'aiuto è concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare
3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del trattato.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo i, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2.
5. Secondo la procedura previste dall'art 26 sono stabilite:
le modalità di applicazione del presente articolo;
le caratteristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varietà in causa".