stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 novembre 1987, n. 502

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-12-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
Considerato che a detto elenco, nell'allegato A, possono essere aggiunti l'acido isobutirrico sale calcico, l'acido isovalerico sale calcico, l'acido valerico sale calcico e l'acido 2-metil-butirrico sale calcico, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego;
Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto

l'art. 6, sub u), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta:

Art. 1


L'allegato A del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.