stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1987, n. 483

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-12-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;
Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 novembre 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1987;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 28 novembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 86.619 a L. 87.085 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.661,90 a L. 8.708,50 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 29.796 a L. 30.472 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
d) da L. 9.671 a L. 9.873, da L. 11.405 a L. 11.648 e da L. 33.950 a L. 34.718 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 6