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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482

Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-12-1987

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;
Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983;
Considerato che l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli, che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto è opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico;
Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati;
Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra "vetro tessile" il termine "filamento" deve essere soppresso in quanto tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua;
Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987;

Visto

l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883; Decreta:

Art. 1

1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:
nella colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in "lana e peli" e in "peli", all'indicazione percentuale 17 è apposta una nota di richiamo a pie pagina del seguente tenore: "(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato";
al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:
"Poliammidica o nylon:

fibra non continua 6,25
filamento 5,75";

al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:
"Vetro tessile:

di diametro medio superiore a 5 µm 2,00
di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- Si riportano i numeri dell'allegato B (Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile) alla legge n. 883/1973 qui richiamati, come modificati dall'art. 1 del presente decreto:
Numero delle fibre Fibre Percentuali
1 e 2 Lana e peli:
fibre pettinate 18,25
fibre cardate 17,00 (1)
3 Peli:
fibre pettinate 18,25
fibre cardate 17,00 (1)
Crine:
fibre pettinate 16,00
fibre cardate 15,00
(Omissis)
28 Poliammidica o nylon:
fibra non continua 6,25
filamento 5,75
(Omissis)
38 Vetro tessile:
di diametro medio superiore a 5 um 2,00
di diametro medio pari o inferiore a 5 um 3,00

(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 883/1973, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 669/1986, è il seguente:
"Art. 26. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonché alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983".

Nota all'art. 1:
Il testo aggiornato dei numeri 1, 2, 3, 28 e 38 dell'allegato B alla legge n. 883/1973 è riportato nelle note alle premesse.