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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 settembre 1987, n. 481

Determinazione delle attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-12-1987

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;
Visto l'art. 21 di detta legge, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;
Visto il proprio decreto in pari data che inserisce nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al ruolo sanitario, la tabella A-bis - Profilo professionale: odontoiatri, con le seguenti posizioni funzionali: 1) dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra, 2) coadiutore di servizio odontoiatrico o aiuto corresponsabile odontoiatra, 3) assistente odontoiatra;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono determinate come segue.
L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale iniziale svolge funzioni di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area di servizio alla quale è stato assegnato, secondo le direttive degli odontoiatri appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni di direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.
La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.
L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni odontoiatriche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto della necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dall'odontoiatra appartenente alla posizione apicale.
L'odontoiatra appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni odontoiatriche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatogli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.
Le attività svolte dall'odontoiatra della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una relazione annuale sull'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea) è il seguente:
"Art. 21. - Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 63 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali".
- Il decreto che inserisce nell'allegato 1 al D.P.R. n. 761/1979, al ruolo sanitario, la tabella A-bis è il D.M. 24 settembre 1987, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1987.