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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 novembre 1987, n. 480

Concessione di un aiuto ai produttori di vino che, nella campagna vitivinicola 1987-88, hanno utilizzato mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione.

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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-11-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale prevede che nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dell'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 1 citato nella precedente premessa, il quale stabilisce che per la campagna vitivinicola 1987-88 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e di vino a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1;
Visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1987 ed i successivi decreti di integrazione, con i quali per la campagna vitivinicola 1987-88 è stato autorizzato, in determinate zone, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'aumento del titolo alcolometrico per i prodotti vitivinicoli sopra specificati;
Visto il regolamento CEE n. 1594/70 della commissione del 5 agosto 1970 relativo alle dichiarazioni, esecuzione e controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino;
Visto il regolamento CEE n. 2287/87 della commissione del 30 luglio 1987, recante disposizioni per la concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, durante la campagna 1987-88;

Attesa

la necessità di determinare, ai sensi del comma 5 del citato art. 1, gli adempimenti da osservarsi ai fini della dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato; Decreta:

Art. 1


Ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita che utilizzano o hanno utilizzato mosto concentrato rettificato nella campagna 1987-88, secondo le vigenti disposizioni in materia, l'aiuto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, è concesso nella misura di L. 3.300 per grado alcolico potenziale e per ettolitro di mosto d'uva concentrato rettificato ottenuto da uve raccolte in Italia.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 370/1987 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), introdotto dalla legge di conversione:
"Art. 1. - 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988, il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1 settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.
4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.
5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione".
- Il D.M. 11 settembre 1987 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. Successivamente è stato emanato il D.M. 17 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 370/1987 si veda nelle note alle premesse.