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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1987, n. 466

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile limitatamente a Ravenna, Venezia ed Ancona.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva le tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Attesa la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile a seguito dell'aumentata importanza di Ravenna, sotto l'aspetto degli interessi marittimi e delle attività connesse, e dell'opportunità di far coincidere la circoscrizione marittima con quella della regione interessata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1987;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È istituita la zona marittima di Ravenna, suddivisa nei compartimenti di Ravenna e Rimini, che assume la denominazione di direzione marittima di Ravenna.