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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1987, n. 454

Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
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Testo in vigore dal: 20-11-1987
al: 31-12-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n.  599,  recante
misure della legislazione valutaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 1987; 
  Visti i pareri espressi in data 16 settembre 1987 dalle commissioni
riunite 2ª e 6ª del Senato della Repubblica ed in data  17  settembre
1987 dalle sommissioni permanenti II e III della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 1987; 
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
                      Residenti e non residenti 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati
residenti: 
    a) i cittadini italiani  con  dimora  abituale  in  Italia  e  le
persone  giuridiche,  le  associazioni  e  le  organizzazioni   senza
personalita' giuridica con sede effettiva in Italia; 
    b)  i  cittadini  italiani  con   dimora   abituale   all'estero,
limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia
ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte  in
Italia in modo non occasionale; 
    c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno
la cittadinanza italiana,  limitatamente  alle  attivita'  di  lavoro
subordinato prestate in Italia  ovvero  di  lavoro  autonomo  o  alle
attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; 
    d) persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni  senza
personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in
Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile
organizzazione. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati
non residenti: 
    a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; 
    b)  i  cittadini  italiani  con  dimora   abituale   in   Italia,
limitatamente  alle  attivita'   di   lavoro   subordinato   prestate
all'estero,  anche  alle  dipendenze  di   persone   giuridiche,   di
associazioni  o  di  organizzazioni  senza   personalita'   giuridica
residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali
svolte all'estero in modo non occasionale; 
    c) le persone giuridiche, le  associazioni  e  le  organizzazioni
senza  personalita'  giuridica  che  hanno  sede  in  Italia  e  sede
secondaria  all'estero,  limitatamente  alle   attivita'   esercitate
all'estero con stabile organizzazione; 
    d)  le  persone  fisiche  e  giuridiche,  le  associazioni  e  le
organizzazioni  senza  personalita'  giuridica  per  le   quali   non
ricorrono le condizioni previste al comma 1. 
  3.  Le  persone  fisiche   con   dimora   abituale   e   iscrizione
nell'anagrafe  del  comune  di  Campione  d'Italia  sono  considerate
residenti  limitatamente  alle  attivita'  svolte   nel   resto   del
territorio italiano ai sensi del comma 1. 
  4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza
personalita'  giuridica,  che  hanno  effettiva  sede   in   Campione
d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono
considerate residenti per le sole attivita'  produttrici  di  reddito
esercitate nel resto del territorio italiano. 
  5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal
suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di  accertamento
per i periodi inferiori. 
  6. Il regime valutario dei beni e  dei  diritti  conseguiti  con  i
proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti
di residenza valutaria del loro titolare. 
  7. Il Ministro del commercio con l'estero indica  con  decreto  gli
atti  e  i  documenti  ritenuti  idonei  a  comprovare  i   requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi avuto  riguardo
anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva  la
facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          NOTE 
          Nota alle premesse: 
            Il testo dell'art. 1 della legge 26  settembre  1986,  n.
          599  (revisione  della  legislazione   valutaria)   e'   il
          seguente: 
            "Art. 1. - Il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente
          legge, su proposta del Ministro del commercio con  l'estero
          di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze  e  di
          grazia e giustizia, disposizioni  aventi  valore  di  legge
          intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e  ad
          apportarvi  le  modifiche   opportune   o   necessarie   in
          conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) liberta' delle relazioni  economiche  e  finanziarie
          con  l'estero,  eccezioni  e  limitazioni  potranno  essere
          stabilite con decreti dei Ministri  competenti  secondo  le
          norme vigenti e saranno dirette a perseguire  Finalita'  di
          politica monetaria ovvero  a  contrastare  effetti  dannosi
          all'equilibrio della bilancia dei pagamenti,  nel  rispetto
          degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei
          cittadini,  con  particolare  riguardo  alle  liberta'   di
          circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. 
            Saranno fatti salvi il monopolio dei  cambi  e  i  poteri
          delle altre autorita' valutarie secondo le  norme  vigenti.
          Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai
          pagamenti dei compensi  di  mediazione  quando  questi  non
          siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili
          con l'equilibrio generale del contratto principale,  ovvero
          quando la mediazione  non  sia  strumentale  e  contestuale
          rispetto  al  contratto  principale  o  contrasti  con  gli
          interessi dell'economia nazionale o nasconda  trasferimenti
          a favore di soggetti residenti: 
              b) elencazione specifica  nelle  norme  delegate  delle
          limitazioni  che   richiedono   prestazioni   a   carattere
          patrimoniale. Tali  limitazioni  potranno  essere  disposte
          solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di
          concerto con il Ministro del tesoro: 
                c) espressa previsione  nelle  norme  delegate  delle
          materie da disciplinare con i decreti ministeriali  di  cui
          alla lettera a) e non con circolare ministeriale; 
                d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e
          delle  condizioni  per  eventuali   autorizzazioni   -   da
          adottarsi con provvedimenti delle autorita'  valutarie  cui
          spetta la competenza secondo le norme vigenti -  in  deroga
          alle limitazioni ed eccezioni previste: 
                  e)  revisione  della   disciplina   relativa   alla
          importazione  di  oro  greggio  per   uso   industriale   e
          produttivo   finalizzata   alla    semplificazione    degli
          adempimenti  amministrativi  degli  operatori  autorizzati,
          fermo  restando  il  monopolio   previsto   dalle   vigenti
          disposizioni. Il commercio tra residenti  dell'oro  greggio
          importato sara' ammesso solo per finalita' produttive; 
                  f)  maggiore  chiarezza  e   conoscibilita'   della
          normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti
          degli interessati. A tal Fine saranno individuati modalita'
          e termini per una revisione  delle  disposizioni  valutarie
          non legislative a  carattere  precettivo,  attuativo  e  di
          esecuzione e di quelle, connesse,  concernenti  le  materie
          del commercio con l'estero o relative  all'importazione  di
          oro  greggio  ed  al  commercio  interno  dell'oro  greggio
          importato; 
                  g)  obbligo  di  comunicazione  al  Parlamento  dei
          decreti  ministeriali,  delle  disposizioni  di  cui   alla
          lettera f) e delle notizie relative ai  movimenti  valutari
          alla fine di ogni semestre di riferimento; 
                  h) previsione  che  l'Ufficio  italiano  dei  cambi
          disciplini, mediante istruzione alle banche agenti  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  17
          maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del
          monopolio dei cambi e che l'osservanza  delle  disposizioni
          stesse   sia   garantita   da   sanzioni    di    carattere
          amministrativo; previsione che le informazioni di interesse
          valutario,  raggruppate  per  operatore,  affluiscano,  nei
          limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al  sistema
          informativo valutario operante presso il Prefetto  Ufficio;
          previsione che le amministrazioni statali,  ferma  restando
          per quelle ad ordinamento autonomo la facolta' di ricorrere
          allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con  l'estero
          per il tramite dell'Ufficio stesso; 
                  i) previsione di  norme  dirette  al  coordinamento
          dell'attivita' in materia valutaria del servizio  vigilanza
          della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio
          italiano  dei  cambi,  del  nucleo  speciale   di   polizia
          valutaria; 
                  l) semplificazione e  snellimento  delle  procedure
          amministrative tali da facilitare la  partecipazione  della
          produzione  italiana  al  commercio  internazionale.  Sara'
          previsto, in particolare, l'istituto del silenzio  assenso;
          ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti
          procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli
          operatori interessati, salva la possibilita'  di  verifiche
          successive.  A  questo  fine  saranno  dettate  norme   per
          l'accertamento a campione; 
                  m) riordinamento e razionalizzazione in conformita'
          ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del
          procedimento  relativo  all'accertamento   degli   illeciti
          valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. 
          Saranno, in particolare, dettate norme  sulle  prescrizioni
          del diritto dello Stato  alla  riscossione  delle  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  nonche'  sull'applicazione  di
          misure cautelari nel procedimento stesso; 
                  n) previsione  di  nuove  disposizioni,  sempre  in
          conformita'  ai  principi  di  cui  alla  citata  legge  24
          novembre 1981, n. 689, per la  irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative previste dalle norme valutarie nei  casi  di
          violazione delle  discipline  del  commercio  con  l'estero
          connesse con la materia valutaria  e  di  violazione  delle
          norme sull'importazione dell'oro greggio  e  sul  commercio
          tra residenti dell'oro greggio importato; 
                  o) specifica  indicazione,  anche  con  riferimento
          all'elemento   psicologico,   dei    tipi    di    illecito
          amministrativo  valutario,  stabilendosi  in  relazione   a
          ciascuno di essi la misura  delle  sanzioni  amministrative
          entro il  limite  massimo  previsto  dalle  vigenti  norme,
          tenuto  conto  dell'elemento  psicologico,  dell'importanza
          dell'interesse pubblico tutelato e della gravita' del danno
          cagionato dalla sua lesione. 
                2. Le disposizioni legislative  delegate  di  cui  al
          precedente comma 1 sono adottate con uno  o  piu'  decreti,
          previo parere, da esprimersi entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta, delle competenti  Commissioni  permanenti  della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali
          indicano specificamente le eventuali disposizioni  che  non
          ritengono corrispondenti alla legge di delega. 
              3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1
          e con le modalita' nello stesso comma  indicate,  un  testo
          unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando
          alle stesse le modificazioni  eventualmente  necessarie  ai
          fini di coordinamento ed elencando le  norme  eventualmente
          abrogate. 
            4.  Per  lo  studio  e  la   risoluzione   dei   problemi
          concernenti la revisione, ai sensi del  presente  articolo,
          della normativa in materia valutaria anche di carattere non
          legislativo, e' istituita presso il Ministero del commercio
          con  l'estero  un'apposita  commissione  composta  da   due
          rappresentanti del Ministero  stesso,  uno  dei  quali  con
          funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero
          del  tesoro,  da  un  rappresentante  del  Ministero  delle
          finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno
          dell'Ufficio italiano dei cambi,  nonche'  da  tre  esperti
          designati rispettivamente dal Ministro  del  commercio  con
          l'estero,  dal  Ministro  del   tesoro   e   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato.   La
          commissione  sara'  integrata  con  un  rappresentante  del
          Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di
          competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate  da
          due funzionari del Ministero del commercio con  l'estero  e
          da uno dell'Ufficio italiano dei cambi".