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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 ottobre 1987, n. 438

Divieto di commercializzazione di caschi non omologati.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-11-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per utenti di motoveicoli e conducenti di ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1986 contenente la normativa di omologazione dei detti caschi protettivi;
Premesso che l'attuale costruzione dei caschi è soggetta alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati 1 e 2 al detto decreto rispettivamente per i caschi destinati agli utenti dei motoveicoli e dei ciclomotori e per quelli destinati esclusivamente ai conducenti di ciclomotori;
Visto il decreto 4 luglio 1986, che prevedeva che nella prima fase di applicazione della legge succitata e fino ad esaurimento delle scorte dei caschi omologati in base ai precedenti regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, ne fosse consentita l'utilizzazione;

Considerato

che è terminato il primo periodo di applicazione della stessa legge e che è trascorso un tempo congruo per l'esaurimento delle scorte dei caschi suddetti; Decreta:

Art. 1


Dal 1 gennaio 1988 la commercializzazione sul territorio nazionale è ammessa esclusivamente per caschi di tipo approvato secondo gli allegati 1 e 2 al decreto 18 marzo 1986 e che prevedono come contrassegno di omologazione il simbolo E, affiancato da un numero, inscritto in un cerchio e due serie di numeri di cui la prima munita del prefisso 02, se destinati agli utenti dei motoveicoli e ciclomotori, ovvero il simbolo DGM e due serie di numeri intramezzate dalla sigla "CC", se destinati ai soli conducenti di ciclomotori.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

Note alle premesse:
- La legge 11 gennaio 1986, n. 3, dispone l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette ed estende ai motocicli e ciclomotori l'obbligo del dispositivo retrovisivo.
- Il D.M. 18 marzo 1986, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986, reca: "Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette".
- Il D.M. 4 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 1986, ammette all'uso e fino ad esaurimento delle scorte esistenti, caschi omologati in base a regolamenti emanati dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite prima del vigente regolamento n. 22/02.