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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 1987, n. 437

Modificazione all'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, concernente le verifiche e prove di omologazione degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-11-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;
Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare con propri decreti alcuni articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Visto che tra i suddetti articoli è compreso l'art. 221 che tratta delle verifiche e prove di omologazione;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1983 e 28 dicembre 1983 con i quali sono state apportate modificazioni all'art. 221 di cui sopra ed è stato in particolare istituto l'art. 221/a concernente le verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei relativi motori ausiliari;

Considerata

la necessità di aggiornare le disposizioni dell'art. 221 concernenti le verifiche e prove di omologazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, al fine di conseguire un progressivo e sostanziale allineamento delle disposizioni stesse alle vigenti norme comunitarie; Decreta:

Art. 1


L'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 221 (art. 53 del T.U.) - Verifiche e prove. - Le verifiche e prove di omologazione del veicolo riguardano:
1) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione;
2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli;
3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si trovino, col veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7° sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la metà del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60% del passo.
Per gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici potranno essere consentiti sbalzi superiori, purché autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Si intende per passo di un veicolo a due assi la distanza tra i centri degli assi, con veicolo a pieno carico.
Nei veicoli a tre o più assi s'intende per passo la distanza tra l'asse o la mezzeria degli assi anteriori e l'asse o la mezzeria degli assi posteriori, con veicolo a pieno carico.
Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo;
4) verifica in marcia dell'inscrivibilità degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati;
5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformità alle prescrizioni del Ministero dei trasporti;
6) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona, 45 cm;
7) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti, sia per il veicolo isolato, sia per il veicolo accoppiato al rimorchio, se previsto;
8) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa distribuzione sugli assi o gruppi di assi;
9) verifica della compatibilità dei pneumatici;
10) verifica della velocità massima;
11) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo;
12) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km;
13) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, in conformità a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo;
14) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso di veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene;
15) rilevamento del livello sonoro;
16) accertamento della potenza massima del motore;
17) verifica dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi prescritti;
18) accertamento dell'intervenuta approvazione dei dispositivi, se richiesta;
19) accertamento dell'esistenza sui motocicli di attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di un casco protettivo di tipo adeguato per il conducente ed il passeggero, ove ricorre.
Le prove e verifiche di cui ai punti 10), 11) e 12) si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato.
Per l'omologazione di veicoli sprovvisti di carrozzeria (autotelai cabinati, telai montati per rimorchio o semirimorchio), le verifiche e prove di omologazione si effettuano tenendo conto delle dimensioni massime della carrozzeria preventivamente definite dal costruttore (dimensioni di carrozzabilità).
La metodologia di prova e le eventuali prescrizioni integrative non previste da norme CEE potranno essere stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

Note alle premesse:
- La legge 25 novembre 1975, n. 707, dispone l'adozione di alcune prescrizioni riguardanti le caratteristiche di sicurezza dei veicoli.
- La legge 5 maggio 1976, n. 313, concerne pesi e dimensioni dei veicoli industriali ed all'art. 7, introduce alcune modifiche all'art. 221 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
- La legge 10 febbraio 1982, n. 38, modifica alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli ed all'art. 13 autorizza il Ministro dei trasporti a modificare con propri decreti, tra gli altri, l'art. 221 di cui sopra.
- La legge 27 dicembre 1973, n. 492, concerne la ricezione nella legislazione italiana delle direttive CEE riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Con i decreti ministeriali 28 novembre 1983 e 28 dicembre 1983, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1983 e n. 34 del 3 dicembre 1984, sono state apportate modificazioni all'art. 221 di cui sopra limitatamente alle verifiche e prove di omologazione dei ciclomotori e dei relativi motori ausiliari.