stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 luglio 1987, n. 422

Istituzione della riserva naturale statale "Cratere degli Astroni".

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-11-1987

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/86 che trasferisce al Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Visto il censimento di biotopi di rilevante interesse nazionale meritevoli di conservazione in Italia, effettuato dalla Società botanica italiana, che individua gli "Astroni" come area da costituire in parco naturale;
Considerato che la regione Campania con nota n. 7484/GAB del 13 aprile 1987 ha messo a disposizione del Ministero l'area denominata "gli Astroni", sita in comune di Pozzuoli (Napoli), estesa per 250 ettari circa ed appartenente al patrimonio della regione, per costituirvi un'area protetta, stante l'alto interesse naturalistico della medesima;
Considerato che la regione Campania con delibera di giunta del 14 luglio 1987 ha chiesto al Ministero dell'ambiente l'istituzione della riserva naturale "Cratere degli Astroni", nonché di adottare le necessarie misure di salvaguardia nella relativa zona di rispetto;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1969 con cui si era già riconosciuto alla zona in questione un certo grado di protezione quale oasi di protezione e rifugio della fauna stanziale e migratoria;

Ravvisata

l'opportunità di ampliare il grado di protezione, stante la rilevanza naturalistica nazionale riconosciuta all'area, istituendovi una riserva naturale dello Stato, anche in relazione all'assenso dato in merito dalla regione Campania; Decreta:

Art. 1


È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale dello Stato "Cratere degli Astroni", nel comune di Pozzuoli, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 250 circa.
NOTE

Note delle premesse:
Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 1. - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente: adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
"Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di proiezione naturalistica, verificandone l'osservanza.
Propone altresì al consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale".

Nota all'art. 1.
Per il titolo della legge n. 349/86 vedi nella nota alle premesse.