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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 1987, n. 414

Disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-10-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2179/83, del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il regolamento CEE della commissione numero 2353/87 del 31 luglio 1987 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1987-88;
Visto il regolamento CEE della commissione numero 2102/84, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa

la necessità di integrare la normativa CEE sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato; Decreta:

Art. 1


Per l'attuazione nel territorio della Repubblica italiana delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, citata nelle premesse per la campagna 1987-88, si osservano le norme integrative del presente decreto.