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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 luglio 1987, n. 397

Indirizzi per la predisposizione o modifica dei piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1937, n. 10, convertito nella legge 24 marzo 1987, n. 119, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-10-1987

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la delibera 8 maggio 1980 del comitato interministeriale di cui alla citata legge n. 319/76, art. 3;

Visto

il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge con legge 24 marzo 1987, n. 119, il quale, all'art. 5, comma 2, prescrive che i piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, siano redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente; Decreta:

Art. 1


Gli indirizzi per la predisposizione o modifica dei piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito in legge con legge 24 marzo 1987, n. 119, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelli riportati nell'allegato che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 luglio 1987

Il Ministro: RUFFOLO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

Note al titolo:
- Il testo vigente dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 10/1987 (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) è il seguente:
"2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge n. 319/1976, reca: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".


Note alle premesse:
- Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda nelle note al titolo.
- Il testo della delibera adottata in data 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14 maggio 1980, concerne la definizione delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili.
- La legge n. 349/1986 concerne l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 10/1987 si veda nelle note al titolo.

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1987 si veda nelle note al titolo.
- Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda nelle note al titolo.

Note all'allegato:
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 10/1987 si veda nelle note al titolo.
- Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda nelle note al titolo.
- I D.P.R. n. 915/1982 concerne l'attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi ed è emanato in virtù della delega al Governo contemplato dalla legge 9 febbraio 1982, n. 42.
- Le disposizioni contemplate all'allegato 4 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, adottate in data 4 febbraio 1977, concernono criteri, metodologie e norme tecniche generali rientranti nelle competenze dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1987 è il seguente:
"3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente.
L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987".