stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 agosto 1987, n. 396

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-10-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;
Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 13 luglio 1987;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti

gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 si applicano anche agli alimenti surgelati.
Gli additivi consentiti per casi determinati di impiego, alle dosi massime previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, con esclusione di quelli riportati nel titolo I, possono essere utilizzati anche per le medesime categorie merceologiche di alimenti surgelati, definite nei punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1971.
NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:
Il testo vigente dell'art. 4 del D.M. 31 marzo 1965 (Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 4. - Nei prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza più o meno omogenea di più alimenti, per i quali sia consentita l'aggiunta di additivi, la quantità massima di additivo presente non deve superare quella consentita per la quantità di ciascun alimento contenutovi, purché la miscela non risulti dannosa alla salute.
I semilavorati non ancora idonei e non destinati al consumo diretto possono contenere gli additivi chimici consentiti in dosi tali da non superare, nel prodotto finito, la dose massima ammessa per il prodotto.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche agli alimenti surgelati".

Note all'art. 1, secondo comma:
- Il titolo I del D.M. 31 marzo 1965 (cfr. nota all'art. 1, primo comma) disciplina i casi e le dosi d'impiego degli additivi "conservativi" e, in particolare: nella sezione A degli "antimicrobici"; nella sezione B, delle "sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi un effetto conservativo secondario"; nella sezione C, degli "antiossidanti".
- Il testo dell'art. 1 del D.M. 15 giugno 1971, relativo all'"Elenco gli alimenti surgelati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1971), riferito in particolare alle categorie merceologiche ivi definite nei punti 4, 5, 6, 7, è il seguente:
"Art. 1. - Sono compresi nella categoria degli alimenti surgelati, ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, i seguenti prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale o comunque preparati, anche in composizione mista:
(Omissis).
4) Prodotti di panetteria e paste alimentari:
a) pane e prodotti da forno;
b) paste alimentari, anche speciali, fresche, con o senza ripieno;
c) paste lievitate e non lievitate per uso di cucina e di pasticceria.
5) Prodotti lattiero-caseari:
a) latte preparazioni a base di latte;
b) prodotti di caseificio.
6) Prodotti della pasticceria.
7) Alimenti preparati e/o precucinati di origine vegetale o animale. Specialità gastronomiche.