stai visualizzando l'atto

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 7 aprile 1987, n. 378

Agevolazioni tariffarie sui trasporti a favore delle imprese ubicate in Sardegna.

nascondi
vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-9-1987

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON
MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL TESORO, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 17, commi 11 e 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, che autorizza per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali ubicate in Sardegna nonché di analogo contributo per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna;
Considerato che le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle citate agevolazioni debbono essere determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 12, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

Sentito

il Ministero della marina mercantile e la regione Sardegna che hanno espresso parere favorevole; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il contributo per la spesa del trasporto ferroviario, a titolo di parziale rimborso della tratta marittima, è stabilito nella misura del 15 per cento ed il contributo per le spese dei trasporti marittimo, postale ed aereo è pari al 30 per cento del rispettivo trasporto.
Il contributo concerne il trasporto di materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
NOTE

Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:
"11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.
12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti".

Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 17, comma 11, della legge n. 64/1986 v. nota alle premesse.