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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 1987, n. 377

Agevolazioni tariffarie sui trasporti ferroviari di prodotti agricoli.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  30-9-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Visto l'art. 17, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, che autorizza la concessione di tariffe ferroviarie di favore per il trasporto di prodotti agricoli a valere sui fondi della legge stessa;
Considerato che le modalità, i criteri e la misura per l'applicazione delle innanzi citate agevolazioni debbono essere determinate con decreto dei Ministri dei trasporti e dell'agricoltura di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto

l'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, con cui si delimitano i territori meridionali; Decretano:

Art. 1


Sulle tariffe ordinariamente competenti sui percorsi nazionali per i trasporti ferroviari a carro di prodotti agricoli del Mezzogiorno d'Italia, spediti da tali territori per il tramite dell'Ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie in regime di concessione, si applica, alle condizioni stabilite nel presente decreto, la riduzione del 20 per cento.
Per i prodotti agricoli della regione Sardegna la riduzione di cui al precedente comma è pari al 30 per cento.
Sono escluse dalla predetta riduzione le spese accessorie.
NOTE

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:
"13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".
- Il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) è il seguente:
"Art. 1. - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".