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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  1-9-1987 al: 30-10-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.
Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.
3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro i successivi trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e alla Cassa depositi e prestiti l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.
4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.
5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui ai commi 1 e 5 presentano alla provincia e alla regione una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.
9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali".