stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-9-1987
al: 30-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per
il coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  comuni,  i  consorzi  di  comuni e le comunita' montane sono
autorizzati  ad  assumere  mutui  ventennali  con la Cassa depositi e
prestiti,  fino  al  limite massimo complessivo di lire 900 miliardi,
per  l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   10   settembre  1982,  n.  915,  degli  impianti,  delle
discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei
rifiuti  urbani,  esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi
sia  la  soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento
sono a carico dello Stato.
  2.  I  soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e
delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti e
con  una  relazione  sulla  compatibilita'  ambientale dell'impianto.
Entro   i  successivi  quindici  giorni  le  regioni  trasmettono  al
Ministero  dell'ambiente  l'elenco  dei  progetti, i costi previsti e
tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi
disponibili. Tale ripartizione dovra' essere adottata con decreto del
Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.
  3.  Entro  novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti,
la  regione,  o  altro  ente delegato a tale funzione in base a leggi
regionali,  approva  il  progetto  previo accertamento dell'idoneita'
delle  soluzioni  proposte  al  fine di assicurare l'osservanza della
normativa   vigente,   nonche'   l'efficienza  della  gestione  e  la
continuita'  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti. La mancata
decisione   entro   il   termine   indicato   equivale  ad  implicita
approvazione  del  progetto.  Entro  i  successivi  trenta giorni, la
regione  predispone  e  trasmette  al  Ministero dell'ambiente e alla
Cassa  depositi  e  prestiti  l'elenco  delle priorita' delle domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1.
  4.  L'approvazione  del progetto di adeguamento produce gli effetti
di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.
  5.  Per  l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  settembre  1982, n. 915, degli impianti, delle
discariche  e  delle  relative  attrezzature  per  lo smaltimento dei
rifiuti,  esistenti  alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a
soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
  6.  I  soggetti  di  cui al comma 1, entro il termine perentorio di
trenta  giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste
di  mutuo  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  per  l'avvio immediato
dell'istruttoria,  nonche'  alle province per conoscenza. In mancanza
della  definizione  dell'ordine  di  priorita'  di cui al comma 3, le
richieste  di  mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
  7.  I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni
dalla  data  di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e
prestiti  e  devono  essere  ultimati  entro  diciotto  mesi dal loro
inizio.  L'affidamento  dei  lavori  puo' avvenire sulla base di gare
esplorative   volte   ad   identificare  l'offerta  economicamente  e
tecnicamente  piu'  vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi
prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo
24, comma primo, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
  8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di
cui  ai  commi  1  e  5  presentano alla provincia e alla regione una
relazione  analitica  sullo  stato  di  avanzamento  dei lavori e sul
rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.
  9.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato  in  lire  100  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1988,  si
provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1987-1989,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione
per gli anni medesimi dell'accantonamento "Giacimenti ambientali".