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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 agosto 1987, n. 352

Misure relative al prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna di commercializzazione 1987-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1988)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-9-1987

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 21 ottobre 1975, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1900/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, ed in particolare l'art. 4, che ha introdotto un prelievo di corresponsabilità sui cereali, e l'art. 4-bis, che ha istituito un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali;
Visto il regolamento CEE n. 2096/86 della commissione del 3 luglio 1986, modificato dal regolamento CEE n. 2281/87 della commissione del 27 luglio 1987, ed in particolare l'art. 4, in base al quale l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene attuato, in Italia, sotto forma di esenzione dall'onere del prelievo di corresponsabilità;
Visto il regolamento CEE n. 1902/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, che fissa in 5,38 ECU per tonnellata l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987-88;
Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, concernente i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, che fissa in lire 1.597 per 1 ECU il tasso di conversione applicabile nel settore dei cereali dal 1 luglio 1987;
Visto il regolamento CEE n. 2529/87 della commissione del 20 agosto 1987, concernente le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali per la campagna di commercializzazione 1987-88, con il quale la Francia e l'Italia sono state autorizzate a riscuotere il prelievo di corresponsabilità al momento dell'immissione dei cereali sul mercato ad opera dei produttori;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3, lettera a);

Considerato

che occorre adottare nuove misure per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata nella campagna di commercializzazione 1987-88 in sostituzione di quelle previste nel decreto 9 luglio 1987, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1987; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione


Il prelievo di corresponsabilità, di cui all'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguarda tutti i cereali prodotti nella Comunità (con esclusione del Portogallo) e commercializzati nella campagna 1987-88, esclusi:
il risone;
i cereali destinati ed impiegati nella semina.
NOTE

Nota alle premesse:
L'art. 3, lettera a), della legge n. 610/1982 prevede che: "L'AIMA svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".