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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 luglio 1987, n. 344

Divieto di pesca e di navigazione con mezzi da diporto e da trasporto turistico nel golfo di Orosei.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1987

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la denuncia inviata in data 22 luglio 1987 dall'Associazione World Wildlife Fund (WWF) Italia, con la quale si fa presente la grave situazione creatasi nel golfo di Orosei per i pochi esemplari di foca monaca ancora presenti;
Considerato che la foca monaca è una delle dodici specie animali in maggior pericolo di estinzione a livello mondiale;
Tenuto conto delle richieste formulate dalla CEE e di quanto disposto dalla convenzione internazionale di Berna, in data 19 settembre 1979;
Considerato che detta area marina è stata inserita tra quelle destinate a diventare riserva marina, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 979 del 1982;
Considerato che il golfo di Orosei è esposto al grave pericolo di degrado a causa del turismo estivo e della pesca subacquea;

Ritenuto

di dover applicare in attesa della trasformazione dell'area predetta in riserva marina, le opportune misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 3 marzo 1987, n. 59; Decreta:

Art. 1


Nell'area del golfo di Orosei, delimitata nell'allegata planimetria, avente la profondità di 2 km dalla costa e compresa tra la foce della Codula di Luna e Punta Pedra Longa, è vietata la pesca con qualunque mezzo esercitata, nonché la navigazione con mezzi da diporto e da trasporto turistico e qualsiasi altra anomala utilizzazione dell'area marina in questione e del tratto di spiaggia prospiciente.
NOTE

Note alle premesse:
- La convenzione di Berna, adottata in data 19 settembre 1979, concerne la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.
Il testo dell'art. 31 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) è il seguente:
"Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre".
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) è il seguente:
"Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca."