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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 1987, n. 336

Modificazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  9-10-1987

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione;
Rilevato che le prescrizioni generali in materia di ganci di traino degli autoveicoli e di occhioni dei rimorchi stabilite agli articoli 261 e 262, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, non sono più in linea con l'evoluzione tecnica;

Visto

l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti la modifica degli articoli 261 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Decreta:

Art. 1



L'art. 261 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 261. (Art. 78 del testo unico) - Prescrizioni tecniche relative agli organi di traino degli autoveicoli e dei rimorchi. - 1.
I ganci e gli occhioni di traino, in base rispettivamente alla massa rimorchiabile dei veicoli ovvero alla massa complessiva dei rimorchi cui sono destinati, sono classificati secondo le seguenti categorie:

Categoria Massa rimorchiabile del veicolo o massa complessiva del rimorchio
II 1,0 t
II 3,5 t
III 6,0 t
IV 16,0 t
V 26,0 t
VI 120,01 t
VII 250,0 t
VIII 500,0 t



2. I ganci delle categorie I e II devono essere idonei a sopportare carichi verticali.
3. I ganci delle categorie III, IV e V possono essere idonei a sopportare carichi verticali.
4. Il valore del carico verticale massimo ammesso in condizioni statiche, sui ganci delle varie categorie, in relazione all'abbinamento di rimorchi aventi timone rigidamente collegato al telaio, è riportato nella seguente tabella:


Categoria Carico verticale (da N)
I 70
II 200
III 400
IV 700
V 1000



5. Gli occhioni di tutte le categorie, se installati su timoni rigidamente collegati al telaio del rimorchio, devono essere considerati parte integrante del timone e sottoposti a calcolo di verifica per quanto riguarda la sollecitazione di flessione prodotta dal carico verticale dinamico massimo; le modalità della verifica sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.
6. I ganci e gli occhioni di traino devono corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo, che devono precisare tra l'altro, le caratteristiche del dispositivo di sicurezza contro lo sgancio accidentale di cui ogni gancio deve essere munito, il campo degli spostamenti relativi tra il gancio e l'occhione, le caratteristiche del sistema di applicazione del gancio al veicolo a motore, le condizioni necessarie per ottenere un conveniente assetto degli organi di traino dei veicoli abbinati, nonché le caratteristiche delle marcature dei ganci e degli occhioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.
Tali marcature devono consentire la identificazione della categoria, delle caratteristiche dimensionali quando occorre e, nel caso di ganci delle categorie III, IV e V, devono indicare l'attitudine o meno a sopportare carichi verticali.
7. Ogni gancio ed ogni occhione deve avere superfici tra loro opportunamente raccordate, in modo da dimostrare corretta progettazione ed accurata lavorazione.
8. Nel caso di ganci di traino del tipo a perno e campana, sia l'intero gancio che la campana debbono poter ruotare regolarmente intorno agli assi di rotazione previsti.
9. Gli occhioni devono essere collegati al timone del rimorchio in modo da impedire la loro rotazione attorno al proprio asse longitudinale.
10. I giuochi di accoppiamento debbono essere compresi entro valori compatibili con una corretta lavorazione meccanica.
11. Nessuna parte essenziale per la resistenza dei ganci e nessuna parte degli occhioni deve essere prodotta per fusione".