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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1987, n. 323

Modalità di attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e successive modificazioni, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1988)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1987

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modifiche, della legge 6 febbraio 1987, n. 15, concernente misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciale da almeno dieci anni a valere sul fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e l'emanazione, entro sessanta giorni, di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni;
Visto il comma 8-bis dell'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, che estende i citati interventi agevolativi all'acquisto di locali alberghieri non di lusso e di locali condotti da agenzie di viaggio;

Visto

l'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 25 maggio 1987, n. 206, che pone un limite massimo di lire 6 miliardi alle spese ammissibili alle agevolazioni finanziarie sopra richiamate; Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari e spese agevolabili
1. Nel limite massimo di spesa, al netto dell'IVA e delle altre spese accessorie (notarili, di registrazione, ecc.), di lire sei miliardi e per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, sono ammesse alle agevolazioni indicate nelle premesse:
a) le imprese commerciali di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per l'acquisto di locali condotti in locazione dallo stesso soggetto, per lo svolgimento di attività commerciali, da almeno dieci anni alla data dell'11 dicembre 1986;
b) le imprese turistiche, per l'acquisto di locali non di lusso appartenenti a categoria non superiore a quella classificata con quattro stelle, in locazione per lo svolgimento di detta attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera a) del presente comma;
c) le agenzie di viaggio, per l'acquisto di locali condotti in locazione per lo svolgimento di tale attività per un periodo non inferiore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.