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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1987, n. 311

Integrazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente il pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-7-1987

IL MINISTRO DEL TESORO

Considerato

che occorre sostituire il primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 per consentire ai pensionati dello Stato nel cui comune di residenza non esista sportello bancario di poter riscuotere la propria pensione mediante accreditamento in conto corrente bancario aperto presso un istituto di credito sito in un comune viciniore a quello di residenza, purché appartenente alla stessa provincia; Decreta:

Art. 1


Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 492, è sostituito dal seguente:
"I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori".