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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 giugno 1987, n. 279

Modificazioni al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 recante norme per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-7-1987

IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto l'art. 32 della legge 963/1965 il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985) modificato dal decreto ministeriale 16 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986) riguardante norme per la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante;
Ritenuto necessario introdurre diversi limiti all'attività di pesca di alcuni molluschi bivalvi sulla base dei primi risultati degli studi in corso sulla valutazione delle risorse biologiche;

Sentiti

il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 16 aprile 1987; Decreta:

Art. 1


All'art. 11 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985 sono aggiunti i seguenti commi:
"Nelle zone particolarmente interessanti il turismo balneare i capi dei compartimenti marittimi con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, possono ridurre l'orario di esercizio della pesca dei molluschi bivalvi.
Dal 16 giugno al 15 settembre la pesca dei cannolicchi e delle telline con apparecchio turbosoffiante nel Mar Tirreno può essere effettuata soltanto dalle ore 4 alle ore 8".
NOTE

Nota al comma 4 delle premesse:
Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante: "Disciplina della pesca marittima":
"Art. 32 (Potere del Ministro per la marina mercantile).
- Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per classi di essa".

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 11 (Durata dell'attività di pesca). - La pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante può essere effettuata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali.
Il capo del compartimento stabilisce con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale, il fermo di pesca, oltre che nei giorni festivi, anche il lunedi oppure il sabato nel periodo 1 aprile - 31 ottobre di ciascun anno.
Nelle zone particolarmente interessanti il turismo balneare i capi dei compartimenti marittimi con propria ordinanza, sentita la commissione consuntiva locale per la pesca marittima, possono ridurre l'orario di esercizio della pesca dei molluschi bivalvi. Dal 16 giugno al 15 settembre la pesca dei cannolicchi e delle telline con apparecchio turbosoffiante nel Mar Tirreno può essere effettuata soltanto dalle ore 4 alle ore 8".