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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1 giugno 1987, n. 249

Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei.

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vigente al 20/06/2024
Testo in vigore dal: 30-6-1987
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
come  modificato  ed  integrato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;
  Visto  l'art.  32  della  legge  citata,  il  quale  attribuisce al
Ministro  della marina mercantile la facolta' di emanare norme per la
disciplina   della   pesca  marittima  anche  in  deroga  alle  norme
regolamentari;
  Visto  il conforme parere della commissione consultiva centrale per
la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione  delle  risorse  biologiche del mare espresso nella riunione
del 16 aprile 1987;
  Considerata    la    necessita'   di   assicurare,   insieme   alla
regolamentazione  della pesca subacquea professionale, adeguate norme
per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  pesca  subacquea  professionale  e' consentita esclusivamente a
coloro  che  sono  in  possesso  della  specializzazione di pescatore
subacqueo  e  puo'  esercitarsi  solamente  in  apnea, senza l'uso di
apparecchi  ausiliari di respirazione. Di questi ultimi e' consentita
l'utilizzazione  solo  per  finalita'  diverse  dalla  pesca e per la
raccolta di corallo, molluschi e crostacei.
          NOTE

          Nota alle premesse:
            Si  trascrive  il  testo  dell'art.  32  della  legge  n.
          963/1965:
            Art.  32 (Potere del Ministro della marina mercantile). -
          Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto,
          sentita  la  commissione  consultiva  centrale per la pesca
          marittima,  emanare  norme  per  la  disciplina della pesca
          anche  in  deroga  alle discipline regolamentari al fine di
          adeguarla  al  progresso  delle  conoscenze  scientifiche e
          delle  applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in
          determinate zone o per determinate classi di pesca".

          Nota all'art. 1:
            L'art.  128  del regolamento per l'esecuzione della legge
          sulla  disciplina  della  pesca  marittima,  sull'esercizio
          della   pesca   subacquea  professionale,  deve  intendersi
          implicitamente  abrogato  dal  presente  articolo, il quale
          detta nuove norme in materia. Se ne trascrive il testo:
            "Art.    128    (Esercizio    della    pesca    subacquea
          professionale).  -  La  pesca  subacquea  professionale  e'
          consentita  esclusivamente  a  coloro  che sono in possesso
          della   specializzazione  di  pescatore  subacqueo  e  puo'
          esercitarsi  soltanto  in  apnea, senza l'uso di apparecchi
          ausiliari  di  respirazione. Di questi ultimi e' consentita
          l'utilizzazione  solo  per  finalita' diverse dalla pesca o
          per  la  raccolta  di  corallo  e  molluschi. E' consentito
          trasportare  sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca
          subacquea,  o  mezzi simili, ed apparecchi di respirazione,
          fermo  restando il divieto di servirsi di questi ultimi per
          l'esercizio della pesca subacquea".