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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 maggio 1987, n. 247

Deroga temporanea all'applicazione dell'art. 107 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-6-1987

Art. 1

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1965;
Visto il regolamento d'esecuzione della suddetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 25 luglio 1969 (supplemento ordinario);
Visto l'art. 32 della predetta legge, con il quale è attribuita al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari per adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
Visto l'art. 107 del regolamento sopraindicato concernente il divieto delle reti del tipo cianciolo e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia dalla costa;
Considerato che tale norma era stata inserita al solo scopo di evitare conflittualità tra diversi sistemi di pesca;
Considerato che l'art. 96 dello stesso regolamento detta una normativa specificatamente atta a dirimere eventuali casi di conflittualità nei singoli compartimenti;
Visto che in data 16 aprile 1985 il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, ha espresso parere favorevole all'abrogazione del citato art. 107 non avendo tale disposizione fondate motivazioni di ordine tecnico scientifico;
Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione delle riserve biologiche del mare che nella riunione del 5 giugno 1985 hanno espresso parere favorevole all'abrogazione dell'art. 107 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963;
Considerata l'opportunità di derogare temporaneamente ed in via sperimentale all'applicazione del citato art. 107 al fine di verificare di fatto la superfluità di tale norma prima di procedere ad una sua definitiva abrogazione;

Decreta:

In via sperimentale, per un periodo di due anni, è concessa deroga all'art. 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 maggio 1987

Il Ministro: DEGAN

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 963/1965:
"Art. 32 (Potere del Ministro della marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa".
- Si trascrive il testo degli articoli 96 e 107 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968:
"Art. 96 (Norme di comportamento). - I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento. Il capo del compartimento, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nelle zone di mare della rispettiva circoscrizione può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego".
"Art. 107 (Limitazioni all'uso di reti del tipo cianciolo). - È vietato l'uso delle reti da circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa".