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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 1987, n. 224

Norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/2006)
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Testo in vigore dal:  24-6-1987 al: 18-7-1996
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto 8 maggio 1984;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il pagamento del canone di abbonamento dà diritto al collegamento per 7.000 minuti ed a 4 milioni di caratteri in output all'anno.
Per le ricerche compiute nell'anno in eccedenza a tali parametri, l'utente è tenuto a corrispondere:
per la categoria A L. 75 per ogni minuto di collegamento e L. 0,25 per ogni carattere in output;
per la categoria B L. 150 per ogni minuto e L. 0,50 per ogni carattere;
per la categoria C L. 300 per ogni minuto e L. 1 per ogni carattere.
I due parametri operano disgiuntamente, nel senso che l'eccedenza rispetto ad uno solo di essi determina fatturazione supplementare rispetto al canone di abbonamento, anche se l'altro parametro rimane contenuto nel limite da questo coperto.
Per le concessioni a fatturazione il costo del minuto di collegamento è di L. 300 e il costo per ogni carattere è di L. 1 per la categoria A, L. 1,5 per la categoria B e di L. 2 per la categoria C.
I parametri sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 per le ricerche effettuate dalle ore 10 alle 12,30; per 0,50 per le ricerche effettuate dopo le ore 15,30.
I caratteri in output ottenuti mediante stampanti veloci installate presso il C.E.D. o presso uffici giudiziari abilitati dal C.E.D. sono conteggiati alla metà.
I magistrati della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato sono ammessi ad usufruire gratuitamente del servizio con le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, nell'esercizio della funzione loro affidata.
NOTE

Nota al titolo:
L'art. 1 del D.P.R. n. 759/1985, recante modificazioni ed integrazioni al D.P.R. n. 322/1981 (si veda al riguardo la prima nota alle premesse), sostituisce l'art. 11 del predetto D.P.R. n. 322/1981 che risulta così riformulato:
"Art. 11. - L'utenza del servizio è concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione.
L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, è così stabilito:
lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A;
lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B;
lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C.
Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'importo del canone e corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Le modalità di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui precedente quarto comma".
Il testo dell'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322/1981, citato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
"Art. 4. - L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:
categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;
categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;
categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private".


Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 322/1981 approva il regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.
- Per il D.P.R. n. 759/1985 si veda la nota al titolo del presente decreto.
- Il D.M. 8 maggio 1984 non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se ne trascrive il dispositivo:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1984 e, per le convenzioni in atto con decorrenza dal giorno della loro rinnovazione, i canoni annui di utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, concessa secondo le modalità di cui al D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 sono così rideterminati:
a) lire un milione e trecentomila, per gli utenti appartenenti alla categoria A;
b) lire un milione e novecentocinquantamila, per gli utenti appartenenti alla categoria B;
c) lire due milioni e seicentomila, per gli utenti appartenenti alla categoria C".

Nota all'art. 1:
Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 322/1981 così recita: "I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta".